AttoTitolo II

Art. 26

In vigore dal 3 mar 2012
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di tali comitati, gruppi, agenzie o altri enti. Il mandato dei membri di nuova nomina scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La composizione dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni con un numero di membri che è fisso a prescindere dal numero di Stati membri è integralmente rinnovata al momento dell'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro dodici mesi dall'adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo