Atto›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 3 mar 2012
1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea (in prosieguo: "strumento di transizione") per svilupparne e rafforzarne la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. Tale assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti alla costruzione istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri.
4. Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi correnti, per la Croazia ammontano in totale a 29 milioni di EUR nel 2013 al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali.
5. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione.
6. Particolare attenzione è prestata a garantire un'adeguata complementarità con il sostegno previsto del Fondo sociale europeo alla riforma amministrativa e alle capacità istituzionali.
Storico versioni
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