Atto›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 3 mar 2012
1. A decorrere dalla data di adesione, la Croazia versa il seguente importo, corrispondente alla sua quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all' dello statuto della Banca europea per gli investimenti:
Croazia 42 720 000 EUR
Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 novembre 2013, il 30 novembre 2014, il 30 novembre 2015, il 31 maggio 2016, il 30 novembre 2016, il 31 maggio 2017, il 30 novembre 2017 e il 31 maggio 2018.
2. La Croazia contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alla seguente percentuale delle riserve e provviste:
Croazia 0,368%
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Croazia in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
4. Le cifre relative alla Croazia dì cui al paragrafo 1 e all', punto 1, possono essere adattate mediante decisione degli organi decisionali della Banca europea per gli investimenti sulla base degli ultimi dati definitivi del PIL pubblicati da Eurostat prima dell'adesione.
Storico versioni
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