AttoTitolo II

Art. 23

In vigore dal 3 mar 2012
1. In deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, l' del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: " Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente: Belgio 12 Bulgaria 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Irlanda 9 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Croazia 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Romania 15 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24". 2. Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE. 3. Se la decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. — Testo vigente | Portale Normativo