Atto›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 3 mar 2012
1. In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l' del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
"
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Croazia 9
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24
2. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE.
3. Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-24