Atto›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 3 mar 2012
1. Un cittadino della Croazia è nominato membro della Commissione a decorrere dalla data dell'adesione fino al 31 ottobre 2014. Il nuovo membro della Commissione è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e secondo i criteri enunciati all', paragrafo 3, secondo comma, TUE.
2. Il mandato del membro nominato conformemente al paragrafo 1 scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-21