Atto›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 3 mar 2012
1. In deroga all' del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e in deroga al numero massimo di seggi previsto all', paragrafo 2, primo comma, TUE, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato di dodici membri per la Croazia, per tener conto dell'adesione della Croazia, nel periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo.
2. In deroga all', paragrafo 3, TUE, la Croazia procede, prima della data di adesione, all'elezione ad hoc al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della sua popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'acquis dell'Unione. Tuttavia, se l'adesione ha luogo meno di sei mesi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Croazia possono essere designati dal parlamento nazionale della Croazia, al proprio interno, a condizione che le persone in questione siano state elette a suffragio universale diretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-19