Atto›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 3 mar 2012
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo (in prosieguo: "strumento temporaneo Schengen") allo scopo di aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
2. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo Schengen, i seguenti importi (prezzi correnti):
(milioni di EUR, prezzi correnti)
2013 2014
Croazia 40 80
3. L'importo annuale per il 2013 è versato alla Croazia il l° luglio 2013 e quello per il 2014 è messo a disposizione il primo giorno lavorativo successivo al 1° gennaio 2014.
4. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Croazia presenta una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti dello strumento temporaneo Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi disposizione tecnica necessaria al funzionamento dello strumento temporaneo Schengen.
Storico versioni
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