AttoTitolo III

Art. 31

In vigore dal 3 mar 2012
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo (in prosieguo: "strumento temporaneo Schengen") allo scopo di aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. 2. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo Schengen, i seguenti importi (prezzi correnti): (milioni di EUR, prezzi correnti) 2013 2014 Croazia 40 80 3. L'importo annuale per il 2013 è versato alla Croazia il l° luglio 2013 e quello per il 2014 è messo a disposizione il primo giorno lavorativo successivo al 1° gennaio 2014. 4. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Croazia presenta una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti dello strumento temporaneo Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. 5. La Commissione può adottare qualsiasi disposizione tecnica necessaria al funzionamento dello strumento temporaneo Schengen.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. — Testo vigente | Portale Normativo