Convenzione
Art. 21
STUDENTI ED APPRENDISTI
In vigore dal 22 giu 2011
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualità di Studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sarà assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni.
2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per ì servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un'periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-21