Convenzione

Art. 21

STUDENTI ED APPRENDISTI

In vigore dal 22 giu 2011
STUDENTI ED APPRENDISTI 1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualità di Studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sarà assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni. 2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per ì servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un'periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-21

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STUDENTI ED APPRENDISTI (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo