Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 22 giu 2011
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 svolti nel quadro di un accordo di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività vengono esercitate, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente o in larga misura per mezzo di fondi dell'altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, ente locale o pubblica istituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
ARTISTI E SPORTIVI (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo