Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 22 giu 2011
FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Nonostante le disposizioni del comma i (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente è un residente di detto altro Stato che: (i) ha la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato; o
(ii) senza avere la nazionalità del primo Stato non è divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione.
3. Le disposizioni degli , e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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