Convenzione
Art. 20
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
In vigore dal 22 giu 2011
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare temporaneamente nell'altro Stato contraente e che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione senza finalità di lucro, riconosciuto dal Governo di detto altro Stato contraente, soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato contraente, unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o entrambi, presso tale istituto di istruzione è esente da imposta in detto altro Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse privato di una o più persone specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-20