Convenzione

Art. 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 22 giu 2011
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libano, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libano ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne il Libano: Se un residente del Libano ritrae redditi o elementi di reddito che, ai sensi della legislazione italiana e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, il Libano concederà come credito nei confronti della propria imposta sul reddito o elementi del reddito un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. L'ammontare del credito, tuttavia, non potrà eccedere l'ammontare dell'imposta libanese relativa a tali redditi o elementi del reddito calcolata in conformità alle leggi ed ai regolamenti tributari del Libano.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-23

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo