Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 22 giu 2011
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte suì plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne il Libano: (i) l'imposta sugli utili delle professioni industriali, commerciali e non commerciali; (ii) l'imposta su stipendi, salari e pensioni; (iii) l'imposta sul reddito ricavato dal patrimonio mobiliare; (iv) l'imposta sulla proprietà immobiliare; (qui di seguito indicata quale "imposta libanese"); (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui dì seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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