Convenzione

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 22 giu 2011
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-22

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