Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 22 giu 2011
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: (a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; oppure (b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato. Nei casi di cui ai commi a) e b), i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa o sono percepiti in corrispettivo di attività esercitate nel periodo in cui il residente dimorava in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo