Art. 21 · STUDENTI ED APPRENDISTI
Convenzione

Art. 21

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STUDENTI ED APPRENDISTI

In vigore dal 22 giu 2011
STUDENTI ED APPRENDISTI 1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualità di Studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sarà assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni. 2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per ì servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un'periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-21