Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 15 apr 2011
PENSIONI 1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti: (a) 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell'anno solare di riferimento che eccede dodici mila dollari canadesi o l'equivalente in lire italiane, e (b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene. 3. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione: (a) le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia; (b) le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse stato un residente del primo Stato; (c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di natura analoga, e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego provenienti da uno Stato contraente e versati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato; (d) le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purchè non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono. 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte da essa determinata dei pagamenti relativi a tutti i precedenti periodi, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente quel periodo in particolare e non come se fosse stata pagata e ricevuta dalla persona fisica in quel dato periodo.
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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-18

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