Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 15 apr 2011
FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che
(i) ha la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalità del primo Stato, o ha la nazionalità del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti.
3. Le disposizioni degli si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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