Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 15 apr 2011
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che (i) ha la nazionalità di detto Stato; o (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalità del primo Stato, o ha la nazionalità del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti. 3. Le disposizioni degli si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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FUNZIONI PUBBLICHE (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo