Convenzione
Art. 22
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 15 apr 2011
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
(a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la detrazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonché ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, e fatti, altresì, salvi una detrazione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in detrazione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;
(b) quando, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi ricavati da un residente del Canada sono ivi esenti da imposizione, il Canada, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi, può comunque tenere conto dei redditi esentati.
2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettabili ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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