Convenzione
Art. 27
DOMANDE DI RIMBORSO
In vigore dal 15 apr 2011
DOMANDE DI RIMBORSO
1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale dell'autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.
2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell', procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla seguente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-27