Convenzione

Art. 29

DENUNCIA

In vigore dal 15 apr 2011
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia, la Convenzione cesserà di essere applicabile: (a) in Canada (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non-residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; (b) in Italia con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA: DEL CANADA: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-29

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