Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 15 apr 2011
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo in persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli .
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che nè l'artista dello spettacolo nè lo sportivo, nè persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-17