Convenzione
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 15 apr 2011
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell' e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di
(a) azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero
(b) una partecipazione sostanziale in una società di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato,
sono imponibili in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "beni immobili" non comprende alcuna proprietà, diversa dalla proprietà in locazione, in cui si svolge l'attività della società, della società di persone, trust o successione.
5. Allorchè un residente di uno Stato contraente aliena beni nel corso di una organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, o di una scissione o altra analoga operazione, e gli utili, ricavi o redditi relativi a detta alienazione non sono riconosciuti ai fini impositivi in detto Stato, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, dietro richiesta della persona che acquisisce i beni, può accettare, fatti salvi i termini e le condizioni accettabili per detta autorità competente, di differire il riconoscimento degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni ai fini dell'imposizione in detto altro Stato fino al termine e con le modalità da stabilire nell'accordo tra l'autorità competente e la persona che acquisisce i beni. L'autorità competente di uno Stato contraente che abbia concluso tale accordo informa l'autorità competente dell'altro Stato contraente circa i termini dell'accordo.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
7. Quando una persona fisica è residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diviene residente dell'altro Stato contraente, è considerata ai fini dell'imposizione nel primo Stato contraente come se avesse alienato dei beni, ed è assoggettata a imposizione in detto Stato relativamente agli utili ricavati da tali beni alla data del cambiamento di residenza, la persona fisica può scegliere nell'altro Stato contraente nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di alienazione di essere assoggettata a imposizione come se la persona fisica avesse venduto e riacquistato i beni ad un ammontare pari al suo valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.
Storico versioni
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