Convenzione

Art. 15

LAVORO SUBORDINATO

In vigore dal 15 apr 2011
LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa a meno che le remunerazioni non sono ricevute da un residente dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-15

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