Convenzione

Art. 11

INTERESSI

In vigore dal 15 apr 2011
INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) gli interessi sono pagati ad un beneficiario effettivo che è un residente dell'altro Stato contraente e se il debitore degli interessi è il primo Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente, di una sua suddivisione, o di un suo ente; o (c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti o non da ipoteca, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni, nonché i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
INTERESSI (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo