Convenzione
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 15 apr 2011
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se la persona fisica dispone o disponeva di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-14