Protocollo 1Titolo X

Art. 3

In vigore dal 12 set 2010
La Comunità e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-3

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