Protocollo 3Titolo II

Art. 2

Requisiti generali

In vigore dal 12 set 2010
Requisiti generali 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'; 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia: a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-2-2

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Requisiti generali (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo