Protocollo 3›Titolo II
Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 12 set 2010
Requisiti generali
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell';
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell';
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell';
b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-2-2