Protocollo 1Titolo X

Art. 2

In vigore dal 12 set 2010
I dazi applicati a norma dell' del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Serbia, oppure b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-2

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