Protocollo 3Titolo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 12 set 2010
PROTOCOLLO 3 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA SERBIA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Requisiti generali Cumulo nella Comunità Cumulo in Serbia Prodotti interamente ottenuti Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Unità da prendere in considerazione Accessori, pezzi di ricambio e utensili Assortimenti Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Principio di territorialità Trasporto diretto Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Requisiti generali Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Contabilità separata Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Esportatore autorizzato Validità della prova dell'origine Presentazione della prova dell'origine Importazioni con spedizioni scaglionate Esonero dalla prova dell'origine Documenti giustificativi Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Discordanze ed errori formali Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Assistenza reciproca Verifica delle prove dell'origine Composizione delle controversie Sanzioni Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Attuazione del presente protocollo Condizioni speciali TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Modifiche del presente protocollo Elenco degli Allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Serbia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Serbia; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Serbia; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-1-2

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