Protocollo 3›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 set 2010
PROTOCOLLO 3
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ E LA SERBIA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Requisiti generali
Cumulo nella Comunità
Cumulo in Serbia
Prodotti interamente ottenuti
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Unità da prendere in considerazione
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Assortimenti
Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
Principio di territorialità
Trasporto diretto
Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Requisiti generali
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione
EUR.1
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione
EUR.1
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Contabilità separata
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su
fattura
Esportatore autorizzato
Validità della prova dell'origine
Presentazione della prova dell'origine
Importazioni con spedizioni scaglionate
Esonero dalla prova dell'origine
Documenti giustificativi
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti
giustificativi
Discordanze ed errori formali
Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Assistenza reciproca
Verifica delle prove dell'origine
Composizione delle controversie
Sanzioni
Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
Attuazione del presente protocollo
Condizioni speciali
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Modifiche del presente protocollo
Elenco degli Allegati
Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto
trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e
domanda di certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura
Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Serbia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Serbia;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Serbia;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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