Accordo›Titolo X
Art. 137
In vigore dal 12 set 2010
Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-137