Accordo›Titolo X
Art. 134
In vigore dal 12 set 2010
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-134