AccordoTitolo X

Art. 131

In vigore dal 12 set 2010
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-131

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo