Accordo›Titolo X
Art. 131
In vigore dal 12 set 2010
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-131