Accordo›Titolo X
Art. 129
In vigore dal 12 set 2010
1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l' e, eventualmente, il protocollo 7.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo.
Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli o 124.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.
Storico versioni
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