Accordo›Titolo X
Art. 128
In vigore dal 12 set 2010
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;
b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese della Serbia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-128