Protocollo 1Titolo X

Art. 1

In vigore dal 12 set 2010
PROTOCOLLO 1 SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITÀ E LA SERBIA DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI 1. La Comunità e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di: a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II; c) aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-1

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