Protocollo 3›Titolo II
Art. 3
Cumulo nella Comunità
In vigore dal 12 set 2010
Cumulo nella Comunità
1. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall', all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all', il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
La Comunità fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
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1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.
2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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