Art. 20
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
In vigore dal 1 gen 2010
(Anno finanziario)
1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
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