Art. 20
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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L'articolo stabilisce che l'attività finanziaria dello Stato deve essere programmata e condotta seguendo un bilancio di previsione annuale. Tale bilancio deve essere elaborato considerando sia la competenza, cioè i diritti e i doveri che sorgono, sia la cassa, cioè le entrate e le uscite monetarie effettive. Viene inoltre fissato l'anno finanziario come unità di misura temporale per la gestione. Questo periodo coincide esattamente con l'anno solare, avendo inizio il 1° gennaio e concludendosi il 31 dicembre.
La norma definisce l'arco temporale e i criteri contabili fondamentali su cui si basa l'amministrazione e la programmazione delle risorse economiche dello Stato.
Si applica allo Stato e a tutte le strutture amministrative coinvolte nella sua gestione finanziaria e contabile.
Durante il corso dell'anno, un ministero programma le proprie spese e la riscossione delle entrate all'interno del bilancio di previsione dello Stato. Tutte le operazioni contabili di competenza e i relativi pagamenti di cassa vengono quindi imputati all'anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di quell'anno.
Redigere il bilancio annuale di previsione in termini di competenza e di cassa e condurre la gestione finanziaria entro l'arco temporale dell'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre); il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.