Art. 19

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 9 set 2016
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico) 1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'.
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In sintesi

Qualsiasi legge o provvedimento che comporta spese o minori entrate per i bilanci delle pubbliche amministrazioni deve quantificare tali oneri. È obbligatorio indicare la relativa copertura finanziaria sia per i bilanci annuali sia per quelli pluriennali. Anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di indicare la copertura per le leggi che introducono nuovi o maggiori oneri, sia per la propria finanza sia per quella di altre amministrazioni. Per quantificare e garantire tali coperture, questi enti devono applicare le metodologie previste dall'articolo 17.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'equilibrio finanziario del settore pubblico, imponendo che ogni spesa o perdita di entrata sia espressamente quantificata e coperta a livello di bilancio.

A chi si applica

Si applica ai soggetti che emanano leggi e provvedimenti che gravano sulle amministrazioni pubbliche, nonché espressamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Esempio pratico

Una Regione approva una legge che introduce un'agevolazione fiscale con conseguente riduzione delle entrate regionali e assegna nuovi compiti agli enti locali. Nel testo della legge, la Regione deve quantificare con precisione i minori introiti e le spese aggiuntive, specificando da quali risorse del proprio bilancio annuale e pluriennale preleverà la copertura necessaria secondo le metodologie previste.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di inserire la previsione dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria (riferita ai bilanci annuali e pluriennali) nelle leggi e provvedimenti; obbligo per regioni e province autonome di Trento e Bolzano di indicare la copertura per oneri propri o di altre PA usando le metodologie dell'articolo 17.

Domande frequenti

Cosa deve contenere una legge che comporta minori entrate per una pubblica amministrazione?Deve obbligatoriamente contenere la previsione quantificata dell'onere derivante dalla riduzione delle entrate e l'indicazione della relativa copertura finanziaria sui bilanci annuali e pluriennali.
Le Regioni devono indicare la copertura finanziaria solo se la spesa riguarda il proprio bilancio?No, sono tenute a indicare la copertura finanziaria sia se i nuovi o maggiori oneri gravano sulla propria finanza, sia se gravano sulla finanza di altre amministrazioni pubbliche.
Quali regole devono seguire le regioni e province autonome per definire la copertura finanziaria?A tale fine devono utilizzare espressamente le metodologie di copertura stabilite dall'articolo 17.

Termini chiave

oneriminori entrateamministrazioni pubblichecopertura finanziariabilanci annuali e pluriennali

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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