Art. 19

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 9 set 2016
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico) 1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 (Art. 19 Legge di contabilità e finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo