Art. 19
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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Qualsiasi legge o provvedimento che comporta spese o minori entrate per i bilanci delle pubbliche amministrazioni deve quantificare tali oneri. È obbligatorio indicare la relativa copertura finanziaria sia per i bilanci annuali sia per quelli pluriennali. Anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di indicare la copertura per le leggi che introducono nuovi o maggiori oneri, sia per la propria finanza sia per quella di altre amministrazioni. Per quantificare e garantire tali coperture, questi enti devono applicare le metodologie previste dall'articolo 17.
La norma mira a garantire l'equilibrio finanziario del settore pubblico, imponendo che ogni spesa o perdita di entrata sia espressamente quantificata e coperta a livello di bilancio.
Si applica ai soggetti che emanano leggi e provvedimenti che gravano sulle amministrazioni pubbliche, nonché espressamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Una Regione approva una legge che introduce un'agevolazione fiscale con conseguente riduzione delle entrate regionali e assegna nuovi compiti agli enti locali. Nel testo della legge, la Regione deve quantificare con precisione i minori introiti e le spese aggiuntive, specificando da quali risorse del proprio bilancio annuale e pluriennale preleverà la copertura necessaria secondo le metodologie previste.
Obbligo di inserire la previsione dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria (riferita ai bilanci annuali e pluriennali) nelle leggi e provvedimenti; obbligo per regioni e province autonome di Trento e Bolzano di indicare la copertura per oneri propri o di altre PA usando le metodologie dell'articolo 17.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.