Art. 16
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
In vigore dal 1 gen 2010
(Potenziamento del monitoraggio
attraverso attività di revisori e sindaci)
1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all', funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.
Note all':
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è
composto da cinque membri, di cui due designati dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro
della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti
dei collegi sindacali.».
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