Art. 15

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 1 gen 2010
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici) 1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all', per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonchè gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonchè di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all' sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonchè gli enti ed organismi dagli stessi vigilati. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: «. (Controllo sulla gestione degli enti). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonchè, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.».
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