Art. 15

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 1 gen 2010
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici) 1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all', per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonchè gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonchè di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all' sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonchè gli enti ed organismi dagli stessi vigilati. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: «. (Controllo sulla gestione degli enti). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonchè, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-15

In sintesi

In attesa che la banca dati dedicata sia operativa, le pubbliche amministrazioni e gli enti tenuti a trasmettere i bilanci ai soggetti vigilanti devono inviare i dati contabili alla Ragioneria generale dello Stato. La trasmissione deve avvenire per via telematica e include i bilanci di previsione, le variazioni, i conti consuntivi e le informazioni per le verifiche. I formati e le modalità operative specifiche sono definiti tramite apposita determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalla pubblicazione di questa determina, cessano di applicarsi le precedenti modalità di trasmissione previste dalla legge.

Perché esiste questa norma

La norma introduce una disciplina transitoria per garantire il controllo e il monitoraggio dei conti pubblici prima della creazione della banca dati prevista dall'articolo 13.

A chi si applica

Si applica alle amministrazioni pubbliche, nonchè agli altri enti e società tenuti all'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti. Sono espressamente esclusi gli enti territoriali, i loro organismi, le loro associazioni e i soggetti da essi vigilati.

Esempio pratico

Un ente pubblico non territoriale, che ordinariamente trasmette i propri rendiconti a un ministero vigilante, deve trasmettere telematicamente alla Ragioneria generale dello Stato il proprio bilancio di previsione e le relative variazioni secondo gli schemi della determina.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei bilanci di previsione, variazioni, conti consuntivi e informazioni per le verifiche secondo gli schemi indicati dalla determina; nessuna sanzione è espressamente indicata nel testo.

Cosa è cambiato

A partire dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non si applicano più le modalità di invio telematico e controllo precedentemente stabilite dall'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273.

Domande frequenti

Quali dati devono essere inviati alla Ragioneria generale dello Stato?Devono essere trasmessi i dati relativi ai bilanci di previsione, alle loro variazioni, ai conti consuntivi e tutte le informazioni necessarie per effettuare le verifiche dell'articolo 14.
Gli enti pubblici territoriali sono obbligati a seguire questa disposizione?No, gli enti e organismi pubblici territoriali, le loro associazioni e gli enti da essi vigilati sono espressamente esclusi da questo obbligo.
Come vengono stabilite le modalità pratiche per l'invio telematico?Gli schemi e le modalità operative di trasmissione sono indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo