Art. 18
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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La prima sezione della legge di bilancio stanzia somme (fondi speciali) per finanziare futuri provvedimenti legislativi, ripartite per Ministeri tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Questi fondi sono iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e possono essere ridotti per finanziare i programmi solo dopo che le leggi di riferimento sono state pubblicate. Le risorse non possono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti nelle tabelle, salvo casi eccezionali come calamità naturali, sicurezza del Paese o emergenze economico-finanziarie. Le quote non utilizzate entro l'anno diventano economie di bilancio, salvo specifiche eccezioni per obblighi internazionali o leggi approvate entro l'anno e pubblicate in quello successivo.
La norma disciplina l'istituzione e l'utilizzo dei fondi speciali per garantire la copertura finanziaria di nuove leggi che si prevede di approvare durante il bilancio pluriennale. Serve inoltre a vincolare tali risorse ai provvedimenti previsti, regolando anche la gestione delle somme non utilizzate a fine esercizio.
Si applica al Parlamento, al Governo (in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze e ai singoli Ministeri proponenti) nella predisposizione, approvazione e gestione della legge di bilancio e delle relative coperture finanziarie.
Il Ministero dell'economia e delle finanze iscrive in tabella una somma destinata a coprire un futuro disegno di legge di un Ministero. Fino a quando tale legge non viene formalmente pubblicata, le risorse del fondo speciale non possono essere prelevate per finanziare la spesa; se la legge non viene approvata entro l'anno, le somme non utilizzate confluiscono nelle economie di bilancio.
Indicare nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, i singoli provvedimenti che motivano lo stanziamento per Ministero; trasmettere alle Camere entro il 25 gennaio, a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, gli appositi elenchi delle economie di spesa da utilizzare nell'esercizio successivo, allegandoli al conto consuntivo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.