Art. 18

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 24 ott 2018
(Fondi speciali) 1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall', comma 1-ter, lettera a).
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In sintesi

La prima sezione della legge di bilancio stanzia somme (fondi speciali) per finanziare futuri provvedimenti legislativi, ripartite per Ministeri tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Questi fondi sono iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e possono essere ridotti per finanziare i programmi solo dopo che le leggi di riferimento sono state pubblicate. Le risorse non possono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti nelle tabelle, salvo casi eccezionali come calamità naturali, sicurezza del Paese o emergenze economico-finanziarie. Le quote non utilizzate entro l'anno diventano economie di bilancio, salvo specifiche eccezioni per obblighi internazionali o leggi approvate entro l'anno e pubblicate in quello successivo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'istituzione e l'utilizzo dei fondi speciali per garantire la copertura finanziaria di nuove leggi che si prevede di approvare durante il bilancio pluriennale. Serve inoltre a vincolare tali risorse ai provvedimenti previsti, regolando anche la gestione delle somme non utilizzate a fine esercizio.

A chi si applica

Si applica al Parlamento, al Governo (in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze e ai singoli Ministeri proponenti) nella predisposizione, approvazione e gestione della legge di bilancio e delle relative coperture finanziarie.

Esempio pratico

Il Ministero dell'economia e delle finanze iscrive in tabella una somma destinata a coprire un futuro disegno di legge di un Ministero. Fino a quando tale legge non viene formalmente pubblicata, le risorse del fondo speciale non possono essere prelevate per finanziare la spesa; se la legge non viene approvata entro l'anno, le somme non utilizzate confluiscono nelle economie di bilancio.

Adempimenti e conseguenze

Indicare nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, i singoli provvedimenti che motivano lo stanziamento per Ministero; trasmettere alle Camere entro il 25 gennaio, a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, gli appositi elenchi delle economie di spesa da utilizzare nell'esercizio successivo, allegandoli al conto consuntivo.

Domande frequenti

Quando possono essere effettivamente ridotti e utilizzati i fondi speciali?La riduzione dei fondi speciali per integrare programmi di spesa può avvenire esclusivamente dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che ne fanno uso.
È possibile usare i fondi speciali per finalità diverse da quelle indicate nelle tabelle?Di norma no, a meno che non si tratti di provvedimenti d'urgenza per spese di primo intervento legate a calamità naturali, tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Cosa accade alle somme dei fondi speciali che non vengono utilizzate entro la fine dell'anno?Le somme non utilizzate entro l'anno costituiscono ordinariamente economie di bilancio, fatti salvi i casi specifici di spese per obblighi internazionali o di leggi già approvate entro l'anno ma pubblicate in quello successivo.

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Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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