Protocollo›Titolo XI
Art. 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
In vigore dal 28 gen 2009
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all', paragrafo 2;
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
3. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-9