Protocollo›Titolo XI
Art. 11
Esperti e testimoni
In vigore dal 28 gen 2009
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-11