ProtocolloTitolo XI

Art. 11

Esperti e testimoni

In vigore dal 28 gen 2009
Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. 2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-11

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Esperti e testimoni (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo