Protocollo›Titolo XI
Art. 12
Spese di assistenza
In vigore dal 28 gen 2009
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-12