Protocollo›Titolo XI
Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 28 gen 2009
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-8