Art. 8 · Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
ProtocolloTitolo XI

Art. 8

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Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 28 gen 2009
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.
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