ProtocolloTitolo XI

Art. 7

Espletamento delle domande

In vigore dal 28 gen 2009
Espletamento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata rivolta dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-7

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