Accordo›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 28 gen 2009
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-7